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Regulatory updates
Riforma appalti pubblici UE 2026: la Commissione europea unifica le regole in un...
IN SINTESI La riforma appalti pubblici UE 2026 è la proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026, destinata a sostituire le tre direttive del 2014 (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) con un unico atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo riduce le procedure di gara da cinque a tre, introduce una piattaforma digitale interoperabile per gli appalti elettronici, rende il criterio qualità-prezzo lo standard di aggiudicazione e inserisce un quadro di preferenza europea per motivi di sicurezza economica. La proposta non è ancora in vigore: dovrà essere negoziata da Parlamento europeo e Consiglio UE prima dell’adozione definitiva. Cosa prevede la riforma appalti pubblici UE 2026 Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento per modernizzare il quadro comunitario degli appalti pubblici. L&...
IN SINTESI La riforma appalti pubblici UE 2026 è la proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026, destinata a sostituire le tre direttive del 2014 (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) con un unico atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo riduce le procedure di gara da cinque a tre, introduce una piattaforma digitale interoperabile per gli appalti elettronici, rende il criterio qualità-prezzo lo standard di aggiudicazione e inserisce un quadro di preferenza europea per motivi di sicurezza economica. La proposta non è ancora in vigore: dovrà essere negoziata da Parlamento europeo e Consiglio UE prima dell’adozione definitiva. Cosa prevede la riforma appalti pubblici UE 2026 Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento per modernizzare il quadro comunitario degli appalti pubblici. L&...
Accesso all’offerta tecnica: il richiamo al know how aziendale non basta a...
IN SINTESI Il TAR Marche, Sez. II, con la sentenza 9 settembre 2026, n. 1038, ribadisce un principio ormai consolidato: l’accesso all’offerta tecnica know how aziendale non può essere negato sulla base di un richiamo generico alla riservatezza commerciale. Chi si oppone all’ostensione deve dimostrare, con motivazione puntuale, che le informazioni contestate rappresentano elaborazioni tecniche specialistiche, dotate di autonomo valore economico e concretamente sottoposte a misure di protezione. In assenza di questa prova, prevale la trasparenza della procedura di gara, in linea con gli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, che hanno spostato l’equilibrio normativo verso una maggiore ostensibilità rispetto al precedente art. 53 del d.lgs. 50/2016. Il caso deciso dal TAR Marche La sentenza n. 1038/2026 della Sezione II del TAR Marche interviene su una controversia re...
IN SINTESI Il TAR Marche, Sez. II, con la sentenza 9 settembre 2026, n. 1038, ribadisce un principio ormai consolidato: l’accesso all’offerta tecnica know how aziendale non può essere negato sulla base di un richiamo generico alla riservatezza commerciale. Chi si oppone all’ostensione deve dimostrare, con motivazione puntuale, che le informazioni contestate rappresentano elaborazioni tecniche specialistiche, dotate di autonomo valore economico e concretamente sottoposte a misure di protezione. In assenza di questa prova, prevale la trasparenza della procedura di gara, in linea con gli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, che hanno spostato l’equilibrio normativo verso una maggiore ostensibilità rispetto al precedente art. 53 del d.lgs. 50/2016. Il caso deciso dal TAR Marche La sentenza n. 1038/2026 della Sezione II del TAR Marche interviene su una controversia re...
Il concorso di progettazione non sostituisce i requisiti tecnico-professionali di...
IN SINTESI Il TAR Lazio, sez. II bis, con sentenza relativa al ricorso n. 693/2026, ha annullato l’aggiudicazione di un appalto integrato per l’adeguamento sismico di una scuola perché l’aggiudicataria aveva fatto valere, come requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati, esperienze consistite nella mera partecipazione a concorsi di progettazione ex art. 152 d.lgs. 50/2016, conclusi con un premio per il secondo posto. Il Collegio ha chiarito che il concorso di progettazione non equivale a un servizio di ingegneria e architettura effettivamente espletato, perché manca l’affidamento e l’esecuzione di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale con la stazione appaltante. Espunte tali referenze, il requisito minimo richiesto dal disciplinare non risultava raggiunto: da qui l’esclusione dell’aggiudicatar...
IN SINTESI Il TAR Lazio, sez. II bis, con sentenza relativa al ricorso n. 693/2026, ha annullato l’aggiudicazione di un appalto integrato per l’adeguamento sismico di una scuola perché l’aggiudicataria aveva fatto valere, come requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati, esperienze consistite nella mera partecipazione a concorsi di progettazione ex art. 152 d.lgs. 50/2016, conclusi con un premio per il secondo posto. Il Collegio ha chiarito che il concorso di progettazione non equivale a un servizio di ingegneria e architettura effettivamente espletato, perché manca l’affidamento e l’esecuzione di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale con la stazione appaltante. Espunte tali referenze, il requisito minimo richiesto dal disciplinare non risultava raggiunto: da qui l’esclusione dell’aggiudicatar...
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IN SINTESI Il TAR Liguria, sez. I, con sentenza pubblicata nel luglio 2026, ha stabilito che dichiarare in gara l’intenzione di subappaltare il 99% delle prestazioni configura un subappalto integrale, vietato dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023 anche in assenza di soglie quantitative astratte. Il Collegio ha escluso che la sentenza della Corte di Giustizia UE C-63/18 legittimi un subappalto totale, imponendo una valutazione caso per caso sulla effettiva esecuzione in proprio di una quota non irrisoria della commessa. Conseguenza pratica: l’aggiudicazione è stata annullata, il contratto dichiarato inefficace e il concorrente secondo classificato è subentrato nell’esecuzione. Il caso: un’offerta con subappalto dichiarato al 99% delle prestazioni La vicenda riguarda una procedura aperta per un accordo quadro relativo alla manutenzione e riparazione dei veicoli...
IN SINTESI Il TAR Liguria, sez. I, con sentenza pubblicata nel luglio 2026, ha stabilito che dichiarare in gara l’intenzione di subappaltare il 99% delle prestazioni configura un subappalto integrale, vietato dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023 anche in assenza di soglie quantitative astratte. Il Collegio ha escluso che la sentenza della Corte di Giustizia UE C-63/18 legittimi un subappalto totale, imponendo una valutazione caso per caso sulla effettiva esecuzione in proprio di una quota non irrisoria della commessa. Conseguenza pratica: l’aggiudicazione è stata annullata, il contratto dichiarato inefficace e il concorrente secondo classificato è subentrato nell’esecuzione. Il caso: un’offerta con subappalto dichiarato al 99% delle prestazioni La vicenda riguarda una procedura aperta per un accordo quadro relativo alla manutenzione e riparazione dei veicoli...
L’equivalenza CCNL si verifica confrontando le regole contrattuali
IN SINTESI La verifica di equivalenza CCNL negli appalti pubblici non può limitarsi a un controllo generico delle tutele di fatto riconosciute ai lavoratori, ma deve consistere in un confronto puntuale tra le regole dei due contratti collettivi messi a paragone. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 8 settembre 2026, n. 6838, annullando l’aggiudicazione di una gara in cui la stazione appaltante non aveva dato conto, nel verbale, dell’istruttoria compiuta sull’equivalenza tra il CCNL indicato nel bando e quello applicato dall’aggiudicataria. La verifica, obbligatoria ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.01, deve risultare da un atto tracciabile e motivato: la sua assenza, o la sua genericità, espone l’aggiudicazione al rischio di annullamento in sede di ricorso. Il caso: aggiudicazione senza verific...
IN SINTESI La verifica di equivalenza CCNL negli appalti pubblici non può limitarsi a un controllo generico delle tutele di fatto riconosciute ai lavoratori, ma deve consistere in un confronto puntuale tra le regole dei due contratti collettivi messi a paragone. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 8 settembre 2026, n. 6838, annullando l’aggiudicazione di una gara in cui la stazione appaltante non aveva dato conto, nel verbale, dell’istruttoria compiuta sull’equivalenza tra il CCNL indicato nel bando e quello applicato dall’aggiudicataria. La verifica, obbligatoria ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.01, deve risultare da un atto tracciabile e motivato: la sua assenza, o la sua genericità, espone l’aggiudicazione al rischio di annullamento in sede di ricorso. Il caso: aggiudicazione senza verific...
Subappalto qualificante e avvalimento operativo non sono sovrapponibili per il Consiglio...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 8 settembre 2026, n. 6837, ha chiarito che subappalto qualificante e avvalimento operativo, pur essendo entrambi istituti pro concorrenziali, non sono integralmente sovrapponibili. Un concorrente non può quindi sostituire liberamente l’uno con l’altro se la lex specialis li riserva a fasi o prestazioni diverse. La differenza sostanziale sta nel momento in cui rileva il rapporto con il terzo: nell’avvalimento l’ausiliaria entra nella fase di gara, con obbligo di identità, DGUE e contratto allegato; nel subappalto necessario il rapporto con il subappaltatore continua a rilevare soprattutto nella fase esecutiva. Per RUP e operatori economici, la conseguenza pratica è che la scelta tra i due strumenti va sempre letta alla luce delle clausole specifiche del bando, non della loro presunta equivalenza funzional...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 8 settembre 2026, n. 6837, ha chiarito che subappalto qualificante e avvalimento operativo, pur essendo entrambi istituti pro concorrenziali, non sono integralmente sovrapponibili. Un concorrente non può quindi sostituire liberamente l’uno con l’altro se la lex specialis li riserva a fasi o prestazioni diverse. La differenza sostanziale sta nel momento in cui rileva il rapporto con il terzo: nell’avvalimento l’ausiliaria entra nella fase di gara, con obbligo di identità, DGUE e contratto allegato; nel subappalto necessario il rapporto con il subappaltatore continua a rilevare soprattutto nella fase esecutiva. Per RUP e operatori economici, la conseguenza pratica è che la scelta tra i due strumenti va sempre letta alla luce delle clausole specifiche del bando, non della loro presunta equivalenza funzional...
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IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l'appello proposto contro l'aggiudicazione di una concessione di servizi affidata dal Ministero della Difesa tramite procedura negoziata senza bando ex art. 187 del d.lgs. n. 36/2023. La sentenza chiarisce quattro punti operativi: il DGUE dell'ausiliaria mancante è sanabile tramite soccorso istruttorio, anche se acquisito solo prima della sottoscrizione del contratto; una clausola del disciplinare in contrasto con l'art. 104 del Codice non è nulla ma solo annullabile, e va impugnata nei termini; il subappalto dichiarato nel DGUE ma non ripetuto nell'offerta non comporta automaticamente l'esclusione; la procedura negoziata senza bando ex art. 187 è la modalità ordinaria per le concessioni sotto soglia, senza necessità di motivazione specifica. Il caso: la concessione del servizio OPPS e i motivi di appell...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l'appello proposto contro l'aggiudicazione di una concessione di servizi affidata dal Ministero della Difesa tramite procedura negoziata senza bando ex art. 187 del d.lgs. n. 36/2023. La sentenza chiarisce quattro punti operativi: il DGUE dell'ausiliaria mancante è sanabile tramite soccorso istruttorio, anche se acquisito solo prima della sottoscrizione del contratto; una clausola del disciplinare in contrasto con l'art. 104 del Codice non è nulla ma solo annullabile, e va impugnata nei termini; il subappalto dichiarato nel DGUE ma non ripetuto nell'offerta non comporta automaticamente l'esclusione; la procedura negoziata senza bando ex art. 187 è la modalità ordinaria per le concessioni sotto soglia, senza necessità di motivazione specifica. Il caso: la concessione del servizio OPPS e i motivi di appell...
Subappalto necessario: la dichiarazione dev’essere specifica ed esplicita
“`html IN SINTESI Con la sentenza n. 1119 del 4 settembre 2026, il TAR Sardegna, Sez. I, ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara aeroportuale per non aver dichiarato in modo specifico la volontà di ricorrere al subappalto necessario (o qualificante) per una categoria a qualificazione obbligatoria priva di attestazione SOA. Il Collegio ribadisce che la dichiarazione di subappalto necessario è funzionalmente diversa dalla mera dichiarazione generica di subappalto ex art. 119 del d.lgs. 36/2023: la prima attesta il possesso di un requisito di partecipazione, la seconda riguarda solo le modalità esecutive dell’appalto. Ne consegue che una dichiarazione generica non è sanabile tramite soccorso istruttorio, perché equivarrebbe a modificare l’offerta, non a integrarla. Il caso: l’esclusione da una gara per lavori di manutenzione aeropo...
“`html IN SINTESI Con la sentenza n. 1119 del 4 settembre 2026, il TAR Sardegna, Sez. I, ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara aeroportuale per non aver dichiarato in modo specifico la volontà di ricorrere al subappalto necessario (o qualificante) per una categoria a qualificazione obbligatoria priva di attestazione SOA. Il Collegio ribadisce che la dichiarazione di subappalto necessario è funzionalmente diversa dalla mera dichiarazione generica di subappalto ex art. 119 del d.lgs. 36/2023: la prima attesta il possesso di un requisito di partecipazione, la seconda riguarda solo le modalità esecutive dell’appalto. Ne consegue che una dichiarazione generica non è sanabile tramite soccorso istruttorio, perché equivarrebbe a modificare l’offerta, non a integrarla. Il caso: l’esclusione da una gara per lavori di manutenzione aeropo...
Anac e notariato rafforzano i controlli sulle società partecipate pubbliche
IN SINTESI Anac e Consiglio Nazionale del Notariato hanno rinnovato il protocollo Anac notariato società partecipate, ampliando il perimetro di collaborazione già avviato nel 2022 sulle sole società in house. L’intesa, firmata dal Presidente Anac Giuseppe Busia e dal Presidente Cnn Vito Pace, aggiorna il vademecum congiunto e ne estende i contenuti a tutte le società a partecipazione pubblica. Tra le novità principali: maggiore attenzione all’interoperabilità dei dati tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e gli studi del Notariato, e nuove iniziative di formazione per le stazioni appaltanti. L’accordo ha durata biennale, rinnovabile, e punta a ridurre le carenze statutarie che spesso emergono nelle istruttorie Anac sulle società in house. Il nuovo protocollo Anac-notariato rafforza i controlli sulle società partecipate Il protocollo Anac n...
IN SINTESI Anac e Consiglio Nazionale del Notariato hanno rinnovato il protocollo Anac notariato società partecipate, ampliando il perimetro di collaborazione già avviato nel 2022 sulle sole società in house. L’intesa, firmata dal Presidente Anac Giuseppe Busia e dal Presidente Cnn Vito Pace, aggiorna il vademecum congiunto e ne estende i contenuti a tutte le società a partecipazione pubblica. Tra le novità principali: maggiore attenzione all’interoperabilità dei dati tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e gli studi del Notariato, e nuove iniziative di formazione per le stazioni appaltanti. L’accordo ha durata biennale, rinnovabile, e punta a ridurre le carenze statutarie che spesso emergono nelle istruttorie Anac sulle società in house. Il nuovo protocollo Anac-notariato rafforza i controlli sulle società partecipate Il protocollo Anac n...
Informativa antimafia e Albo Gestori Ambientali: legittima
IN SINTESI L’informativa antimafia interdittiva, da sola, legittima la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche senza una distinta comunicazione antimafia e anche quando l’impresa opera solo nel settore privato. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 5073, respingendo il ricorso di una società che sosteneva l’applicabilità della sola comunicazione antimafia. Il Collegio richiama l’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011: l’informazione antimafia produce gli stessi effetti della comunicazione anche senza rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, e la revoca delle autorizzazioni discende automaticamente, ai sensi dell’art. 67 dello stesso decreto, dall’adozione dell’interdittiva e dalla sua perdurante efficacia. Il caso: la cancellazione dall’Albo Gestori Am...
IN SINTESI L’informativa antimafia interdittiva, da sola, legittima la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche senza una distinta comunicazione antimafia e anche quando l’impresa opera solo nel settore privato. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 5073, respingendo il ricorso di una società che sosteneva l’applicabilità della sola comunicazione antimafia. Il Collegio richiama l’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011: l’informazione antimafia produce gli stessi effetti della comunicazione anche senza rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, e la revoca delle autorizzazioni discende automaticamente, ai sensi dell’art. 67 dello stesso decreto, dall’adozione dell’interdittiva e dalla sua perdurante efficacia. Il caso: la cancellazione dall’Albo Gestori Am...
Prezzo di riferimento mensa scuola primaria: ANAC apre la seconda consultazione
IN SINTESI ANAC ha avviato una seconda consultazione pubblica per definire il prezzo di riferimento del servizio mensa della scuola primaria, cioè il parametro che le stazioni appaltanti dovranno rispettare come prezzo massimo di aggiudicazione nelle gare per la ristorazione scolastica. La prima consultazione, chiusa il 15 giugno 2026, ha portato a modifiche integrative al modello statistico; la nuova documentazione, comprensiva di un calcolatore, è ora aperta ai contributi degli stakeholder fino al 30 settembre 2026, esclusivamente tramite questionario online. Una volta approvato, il prezzo di riferimento avrà natura vincolante nei casi previsti dalla normativa sui prezzi di riferimento ANAC. Cosa dispone ANAC con la nuova consultazione sul prezzo della mensa scolastica La nuova consultazione si inserisce nel percorso avviato da ANAC per individuare il prezzo di riferimento del pra...
IN SINTESI ANAC ha avviato una seconda consultazione pubblica per definire il prezzo di riferimento del servizio mensa della scuola primaria, cioè il parametro che le stazioni appaltanti dovranno rispettare come prezzo massimo di aggiudicazione nelle gare per la ristorazione scolastica. La prima consultazione, chiusa il 15 giugno 2026, ha portato a modifiche integrative al modello statistico; la nuova documentazione, comprensiva di un calcolatore, è ora aperta ai contributi degli stakeholder fino al 30 settembre 2026, esclusivamente tramite questionario online. Una volta approvato, il prezzo di riferimento avrà natura vincolante nei casi previsti dalla normativa sui prezzi di riferimento ANAC. Cosa dispone ANAC con la nuova consultazione sul prezzo della mensa scolastica La nuova consultazione si inserisce nel percorso avviato da ANAC per individuare il prezzo di riferimento del pra...
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IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza 2 settembre 2026, n. 6759, ha chiarito che la modifica del CCNL indicato in offerta, effettuata in sede di verifica di anomalia (anche tramite chiarimenti), non costituisce un mutamento sostanziale dell’offerta economica quando la relativa voce di costo resta invariata. Il caso riguardava un appalto di restauro di beni culturali mobili (categoria SOA 0S2B), dove l’aggiudicataria era tornata al CCNL indicato dal bando dopo averne inizialmente indicato uno diverso. Per il Collegio, questa possibilità discende dall’art. 11, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che ammette l’indicazione di un CCNL diverso da quello di gara purché garantisca equivalenza delle tutele. Se l’equivalenza è dimostrata e i costi restano gli stessi, il cambio — in un senso o nell’altro...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza 2 settembre 2026, n. 6759, ha chiarito che la modifica del CCNL indicato in offerta, effettuata in sede di verifica di anomalia (anche tramite chiarimenti), non costituisce un mutamento sostanziale dell’offerta economica quando la relativa voce di costo resta invariata. Il caso riguardava un appalto di restauro di beni culturali mobili (categoria SOA 0S2B), dove l’aggiudicataria era tornata al CCNL indicato dal bando dopo averne inizialmente indicato uno diverso. Per il Collegio, questa possibilità discende dall’art. 11, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che ammette l’indicazione di un CCNL diverso da quello di gara purché garantisca equivalenza delle tutele. Se l’equivalenza è dimostrata e i costi restano gli stessi, il cambio — in un senso o nell’altro...